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Il concordato minore è la procedura del Codice della crisi pensata per professionisti, artigiani, commercianti e piccole imprese con troppi debiti. Permette di proporre ai creditori un accordo, con pagamenti anche parziali, di solito continuando a lavorare. Non è per i consumatori, che hanno il piano di ristrutturazione, e non è un condono: passa da un organismo indipendente, dal voto dei creditori e dal giudice.
Se hai una partita IVA e i debiti hanno superato quello che l’attività riesce a pagare, lascia i tuoi dati nel modulo in fondo e chiedi di essere contattato: nella prima consulenza, gratuita, Michela verifica se hai i requisiti per accedere alla Legge3 ed esdebitarti.

Prima di parlare di proposta, servono i numeri dell’attività. Bilanci, dichiarazioni e l’elenco di chi aspetta un pagamento.
Per chi è il concordato minore
La legge lo riserva ai debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore: professionisti, imprese minori, imprenditori agricoli, start-up innovative. Lo prevede l’articolo 74 del Codice della crisi, che richiama la definizione dell’articolo 2.
La condizione principale è che la proposta permetta di proseguire l’attività. Se l’attività non continua, il concordato minore è possibile solo se qualcuno porta risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile quello che c’è da distribuire ai creditori: per esempio un familiare che mette a disposizione una somma.
| Requisito | Cosa prevede la legge |
|---|---|
| Chi può proporlo | Professionisti, imprese minori, agricoltori, start-up; non i consumatori |
| Quando | Se permette di continuare l’attività, altrimenti solo con risorse esterne |
| Limiti dell’impresa minore | Attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000, debiti fino a 500.000 |
| Chi è escluso | Chi è stato esdebitato negli ultimi cinque anni o due volte, chi ha compiuto atti in frode |
I limiti dimensionali sono nell’articolo 2; le esclusioni nell’articolo 77. Chi ha già cancellato l’impresa dal registro delle imprese, invece, non può più proporre il concordato minore: lo esclude l’articolo 33. In quel caso resta la liquidazione controllata, che la persona fisica può chiedere anche dopo la cancellazione.
Cosa può contenere la proposta
La proposta ha contenuto libero. Può prevedere il pagamento parziale dei creditori, in qualsiasi forma e con tempi precisi, e può dividere i creditori in classi con criteri dichiarati. Lo dice l’articolo 74. Anche i creditori con garanzie, come ipoteche, possono ricevere meno del dovuto, purché non meno di quanto otterrebbero da una liquidazione, come prevede l’articolo 75.
In parole semplici: si dice ai creditori «posso pagare questo, in questi tempi, e intanto continuo a lavorare». La differenza con il chiedere rate a ciascuno è che qui la proposta è unica, vale per tutti e, se omologata, vincola anche chi ha votato contro.

La proposta si costruisce su ciò che l’attività può davvero produrre. Non su ciò che i creditori vorrebbero.
I documenti e la relazione dell’OCC
La domanda richiede molti documenti: il piano con i bilanci, le scritture e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, una relazione aggiornata sulla situazione economica, l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute, gli atti importanti degli ultimi cinque anni, e le entrate tue e della famiglia con quanto serve al mantenimento. È l’articolo 75.
La domanda passa attraverso l’OCC, l’Organismo di composizione della crisi, che prepara una relazione particolareggiata: le cause dei debiti, la diligenza con cui li hai assunti, eventuali atti in frode, la completezza dei documenti, la fattibilità del piano, la sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata e i costi presumibili. Lo prevede l’articolo 76.
Non devi arrivare con tutto pronto. Ma la qualità dei documenti decide la qualità della proposta.
Il voto dei creditori e l’omologazione
Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura con decreto e l’OCC comunica la proposta a tutti i creditori, secondo l’articolo 78. I creditori votano: il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come prevede l’articolo 79.
Poi il giudice verifica ammissibilità e fattibilità e omologa il concordato con sentenza, secondo l’articolo 80. Un creditore che contesta la convenienza non blocca tutto: il giudice omologa se quel creditore riceve almeno quanto avrebbe da una liquidazione. Lo stesso vale per il Fisco e gli enti previdenziali: se il loro voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, il giudice può omologare anche senza la loro adesione.
Questo non significa che il Fisco possa essere ignorato. Come ricorda la rivista ufficiale FiscoOggi, il tribunale verifica anche la condotta del debitore: chi ha pagato tutti i privati e ha smesso volontariamente di pagare le imposte rischia di non essere considerato meritevole.

Voto, omologazione, esecuzione. Ogni fase ha tempi propri, e la proposta deve reggere in tutte.
Cosa succede dopo
Con l’omologazione la procedura si chiude e il piano va eseguito: pagamenti nei tempi previsti, eventuali vendite di beni, sotto la vigilanza dell’OCC, secondo l’articolo 81. Se il piano non viene rispettato, il giudice può revocare l’omologazione, come prevede l’articolo 82.
Eseguito il concordato, i creditori non possono chiedere altro oltre a quanto previsto dal piano. Per chi invece non ha modo di continuare né risorse esterne, la strada alternativa è la liquidazione controllata dell’articolo 268, con l’esdebitazione finale dell’articolo 278.
Se la tua attività è una ditta individuale, abbiamo una guida dedicata a come affrontare i debiti della ditta individuale. Se il peso maggiore sono le cartelle, leggi cosa fare con troppi debiti con l’Agenzia delle Entrate.
Come può aiutarti Michela con Legge3
Michela è Consulente Specialista Legge3.it per l’ufficio di Milano. La consulenza con lei serve a una cosa sola: capire se puoi accedere alla Legge3, cioè se hai i requisiti che la legge chiede per esdebitarti.
Ne esci con un sì o con un no. Se è sì, Michela ti dà tutte le informazioni per esdebitarti. Se è no, ti spiega il perché e, se può darti un consiglio, te lo dà.
Per fissarla lascia nome, telefono ed e-mail nel modulo qui sotto e chiedi di essere contattato. La prima consulenza è gratuita e non ti impegna a nulla.

Domande frequenti
Ho chiuso la partita IVA: posso usare il concordato minore?
Se l’impresa è già cancellata dal registro delle imprese, no: la domanda è inammissibile. Restano la liquidazione controllata, anche dopo la cancellazione, e per chi non ha nulla l’esdebitazione dell’incapiente.
I debiti con l’Agenzia delle Entrate rientrano?
Sì, possono rientrare nella proposta. Il giudice può omologare anche senza l’adesione del Fisco, se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. Ma la condotta fiscale viene esaminata.
Serve la maggioranza dei creditori?
Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto, non del numero dei creditori. Chi non risponde, di regola, non blocca l’approvazione.
Quanto dura?
Dipende dai documenti, dall’OCC e dal tribunale. Dopo l’omologazione, l’esecuzione dura quanto previsto dal piano, spesso alcuni anni.
Il colloquio con Michela ferma i creditori?
No. Le protezioni arrivano solo dentro la procedura. La consulenza con Michela serve a capire se hai i requisiti per accedere alla Legge3 ed esdebitarti: ne esci con un sì o con un no. La prima consulenza è gratuita.
Chiedi la prima consulenza gratuita
Se la tua attività regge ma i debiti no, lascia nome, telefono ed e-mail nel modulo qui sotto e chiedi di essere contattato. Nella prima consulenza, gratuita, Michela verifica se hai i requisiti per la Legge3: ne esci con un sì o con un no.

Una proposta seria si prepara con calma e con i conti giusti. Michela ti dice se hai i requisiti per la Legge3.
La prima consulenza è gratuita. Gli eventuali incarichi ai professionisti, il compenso dell’OCC e le spese di una procedura sono separati e te li spieghiamo prima di ogni scelta.