Vuoi parlare della tua situazione con Michela?
La procedura di sovraindebitamento è il percorso previsto dal Codice della crisi per chi non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti. Le tappe cambiano secondo la procedura. Nel piano del consumatore si parte dai debiti e dalle risorse disponibili, poi si passa dall’OCC e dal tribunale fino all’esecuzione del piano approvato. Le protezioni dai creditori e la liberazione dai debiti hanno condizioni precise: non sono risultati automatici.
Non devi conoscerle in anticipo. Con Michela e il team Legge3 le percorriamo insieme, spiegandoti a ogni passo cosa succede e cosa serve.

Il primo passo è sempre lo stesso. Mettere in ordine debiti, entrate e documenti.
Chi può accedere alla procedura
La procedura è riservata a chi è in stato di sovraindebitamento, cioè in crisi o insolvenza, e non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale. Rientrano il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo e le start-up innovative, secondo l’articolo 2 del Codice.
Ci sono esclusioni. Il consumatore non può accedere al piano se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ha già ottenuto due volte l’esdebitazione o se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Lo dice l’articolo 69. Per questo la storia dei debiti conta quanto i numeri.
Le strade principali
Non esiste una sola procedura. Il Codice ne prevede diverse, e la scelta dipende da chi sei, cosa hai e cosa puoi offrire ai creditori.
| Strada | Per chi è pensata |
|---|---|
| Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (articolo 67) | Il consumatore con debiti estranei all’attività professionale o d’impresa e risorse con cui proporre un piano |
| Concordato minore (articolo 74) | Debitori diversi dal consumatore, per proseguire l’attività o, nei casi ammessi, con risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile quanto va ai creditori |
| Liquidazione controllata (articolo 268) | Chi rientra nei requisiti per mettere a disposizione dei creditori beni e risorse, anche da reddito |
| Esdebitazione del debitore incapiente (articolo 283) | La persona meritevole che non può offrire utilità ai creditori, neppure in prospettiva futura; una sola volta |
Capire quale strada è adatta a te è il primo lavoro che facciamo insieme, con gli avvocati e i commercialisti del team. Le tappe che seguono descrivono il piano del consumatore. Concordato minore, liquidazione e domanda dell’incapiente hanno regole diverse. Per l’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese, per esempio, il concordato minore è inammissibile secondo l’articolo 33.

La strada dipende da cosa hai e da cosa puoi. Non dal nome che hai sentito per primo.
Passo 1: la fotografia della situazione
Tutto parte dai documenti. Per il piano del consumatore la legge chiede l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute, la descrizione del patrimonio, gli atti importanti degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, e le entrate tue e della famiglia con quanto serve al mantenimento. È l’articolo 67.
Sembra tanto, ma non devi arrivare con tutto pronto. Nel primo colloquio partiamo da quello che hai e ricostruiamo il resto insieme. Questa fotografia è la base di tutto ciò che viene dopo.
Passo 2: l’OCC e la sua relazione
La domanda al giudice passa attraverso l’OCC, l’Organismo di composizione della crisi: un organismo indipendente, presente nel circondario del tribunale. L’OCC prepara una relazione che spiega le cause dell’indebitamento, la diligenza con cui hai assunto i debiti, le ragioni per cui non riesci a pagarli e la completezza dei documenti. Lo prevede l’articolo 68, che precisa anche che non è necessario un avvocato per la domanda.
L’OCC svolge un ruolo indipendente e riferisce al giudice: non coincide con il team che ti affianca. Michela e il team ti aiutano a preparare quello che l’OCC deve esaminare, e gli avvocati verificano la proposta prima che parta.
Passo 3: il tribunale e le misure di protezione
Il giudice verifica che ci siano le condizioni. Se ci sono, dispone la pubblicazione della proposta e la comunicazione ai creditori, che hanno venti giorni per presentare osservazioni. Su tua richiesta può sospendere i pignoramenti che metterebbero in pericolo il piano e vietare nuove azioni sul tuo patrimonio. Sono le misure protettive dell’articolo 70.
Questo è il momento in cui molte persone tornano a respirare. Ma le misure le decide il giudice, dentro la procedura: non arrivano con il colloquio né con la domanda da sola.

Venti giorni per le osservazioni, poi la decisione. I tempi del tribunale variano da una sede all’altra.
Passo 4: l’omologazione e l’esecuzione
Se il piano è ammissibile e fattibile, e le contestazioni sono risolte, il giudice lo omologa con sentenza. Da quel momento va eseguito: pagamenti nei tempi previsti, eventuali vendite di beni, tutto sotto la vigilanza dell’OCC, che riferisce al giudice ogni sei mesi. È l’articolo 71.
Per le vendite o gli altri atti sui beni previsti dal piano, il giudice sente l’OCC e verifica che l’atto rispetti il piano prima di disporre lo svincolo delle somme e la cancellazione dei vincoli interessati. Non è una cancellazione generale che scatta appena inizi a pagare. Se non viene eseguito, il giudice fissa un termine per rimediare e, se non basta, può revocare l’omologazione. Per questo il piano deve essere sostenibile fin dall’inizio.
Passo 5: l’esdebitazione
Nel piano del consumatore la riduzione dei debiti deriva dal piano omologato e deve accompagnarsi alla sua corretta esecuzione. Non serve aggiungere a questo percorso una domanda di esdebitazione pensata per la liquidazione.
Nella liquidazione, invece, l’esdebitazione rende non più esigibili i debiti residui ammessi al beneficio, se ci sono le condizioni. L’articolo 278 ne definisce l’effetto e le esclusioni, fra cui mantenimento, alimenti, risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e alcune sanzioni. La persona meritevole che non può offrire utilità ai creditori, neppure in futuro, può valutare la distinta domanda dell’incapiente dell’articolo 283, una sola volta.
Se il tuo problema principale sono le cartelle, i debiti fiscali possono rientrare alle condizioni previste. Ne parliamo nell’articolo su cosa fare con troppi debiti con l’Agenzia delle Entrate.
Quanto tempo e quanto costa
I tempi dipendono dalla procedura, dai documenti e dal tribunale. Raccogliere le carte, ottenere la relazione dell’OCC, attendere la decisione del giudice ed eseguire il piano sono fasi diverse, ciascuna con la propria durata. Nel colloquio ti diamo un’idea realistica per il tuo caso, senza promesse.
Il primo colloquio con Michela è gratuito. I costi successivi sono separati: il compenso dei professionisti per l’incarico, il compenso dell’OCC secondo il suo regolamento e le spese del tribunale. Per il piano del consumatore il contributo unificato è di 98 euro, come indicato dal Ministero della giustizia, che precisa anche la presenza dell’anticipazione forfettaria per le spese. I 98 euro non sono quindi il costo totale del percorso. Te li spieghiamo prima di ogni scelta.
Come può aiutarti Michela con Legge3
Michela è Consulente Specialista Legge3.it per l’ufficio di Milano. È il tuo riferimento per tutto il percorso: dal primo colloquio all’esecuzione del piano.
Nel primo colloquio raccogliamo la tua storia e i documenti che hai. Poi, con gli avvocati e i commercialisti del team, verifichiamo i requisiti, scegliamo la strada e prepariamo la proposta da presentare all’OCC e al giudice.
Michela e il team non sostituiscono l’OCC e non decidono al posto del giudice. Ti accompagnano passo per passo, spiegandoti cosa aspettarti. Per sapere chi fa cosa, leggi sovraindebitamento dei privati: a chi rivolgersi.

Il piano deve considerare le spese necessarie della famiglia. È uno dei dati che la legge chiede di documentare.
Domande frequenti
Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?
Non c’è una durata fissa. Dipende dalla procedura scelta, dalla completezza dei documenti e dai tempi del tribunale. L’esecuzione di un piano può poi durare anni, secondo quanto proposto.
Serve un avvocato?
Per la domanda del consumatore la legge non lo rende obbligatorio. Nel team ci sono comunque avvocati e commercialisti che preparano e verificano la proposta, perché un piano sbagliato rischia di non essere omologato.
Posso scegliere io la procedura?
La scelta va fatta sui requisiti e sulla tua situazione, non sul nome. La valutiamo insieme, e alla fine il giudice verifica che ci siano le condizioni.
Durante la procedura i creditori possono pignorarmi?
Nel piano del consumatore il giudice può sospendere i pignoramenti e vietare nuove azioni con le misure protettive, su richiesta e alle condizioni di legge. Prima del provvedimento non c’è questa protezione. Per le altre procedure cambiano le regole.
Il colloquio con Michela avvia la procedura?
No. Il colloquio serve a capire se ci sono i requisiti e quale strada è possibile. Per il piano del consumatore la domanda passa attraverso l’OCC, ma l’apertura richiede il provvedimento del giudice: il colloquio non avvia nessuna delle due fasi.
Partiamo dal primo passo
Se i debiti hanno superato quello che riesci a pagare, la procedura esiste per situazioni come la tua. Il primo passo è raccontarci come stai messo.

Un percorso lungo si affronta meglio in compagnia. Michela e il team Legge3 ti seguono a ogni tappa.
Il primo colloquio è gratuito. Gli eventuali incarichi ai professionisti, il compenso dell’OCC e le spese di una procedura sono separati e te li spieghiamo prima di ogni scelta.